L’ordinanza comunale va oltre i limiti previsti dalla legge: il Comune può adoperarsi nella salute pubblica e non su quella dei privati.
I Comuni possono interessarsi solo della salute pubblica, ma non di quella dei privati che rimane materia delegata allo Stato o, al limite alle Regioni. E’ quindi illegittima l’ordinanza comunale che vieta la sigaretta elettronica in città.
A dirlo è una nuova sentenza del Tar Lombardia che ha annullato il provvedimento emesso da un Sindaco poiché andava oltre i limiti delle ordinanze contingibili e urgenti. Il ricorso era stato esposto da un negoziante che opera nel settore delle sigarette elettroniche.
L’amministrazione locale non può proibire di svapare in “tutti i locali, uffici, immobili pubblici o aperti al pubblico o finalizzati a servizi pubblici o di pubblica utilità, comunque accessibili all’utenza ed ubicati nel territorio del Comune”.
Vietato vietare nei locali pubblici
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Gen